Lo statuto è l’atto che regola la vita interna ed il funzionamento dell’Ancd, nel rispetto delle norme inderogabili poste dal Codice Civile.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE FRA DETTAGLIATI
Approvato dall’Assemblea Generale Ancd del 14 aprile 2023
Capo I: COSTITUZIONE, SCOPO E ATTIVITA’
Art. 1: Costituzione e scopi
È costituita con sede in Roma ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e segg. del Codice Civile ed in applicazione dell’art. 34 dello Statuto della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, l’Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti/Ancd – in seguito Ancd o Associazione – con lo scopo di promuovere e sviluppare un sistema nazionale moderno ed integrato di imprese al dettaglio associate in cooperativa.
L’Ancd è l’organizzazione di settore della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Lega delle Cooperative) che, in conformità all’art. 36 del suo Statuto, assiste, tutela, rappresenta e coordina gli enti associati favorendone lo sviluppo.
L’Ancd ha autonomia amministrativa, patrimoniale, giuridica e può istituire sedi operative secondarie su tutto il territorio nazionale.
L’Ancd esercita la rappresentanza e tutela degli associati anche a livello regionale, in rapporto con le strutture territoriali della Lega delle Cooperative.
Art. 2: Compiti dell’Ancd
L’Ancd non ha scopo di lucro, non può compiere atti di natura economica e, nell’espletamento dei compiti statutari, fornisce indirizzi e orientamento agli associati, i quali operano in piena autonomia imprenditoriale.
L’Ancd ha la piena responsabilità dell’elaborazione e dell’attuazione della politica cooperativa del settore nel contesto della politica generale della Lega delle Cooperative.
A tali fini l’Ancd, tra l’altro, e solo a titolo esemplificativo, si propone di:
- elaborare le linee di politica associativa attinenti alle attività degli enti associati;
- operare affinché la cooperazione fra operatori commerciali indipendenti assurga a soggetto primario dei processi di trasformazione e ristrutturazione della rete distributiva italiana attraverso la costruzione di sistemi integrati di imprese nei diversi settori merceologici;
- rappresentare, nell’ambito delle proprie competenze statutarie, la cooperazione tra dettaglianti nei rapporti con istituzioni e amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, nazionali comunitarie e internazionali;
- svolgere attività di studio, ricerca, formazione e pianificazione dello sviluppo nell’interesse degli associati;
- stabilire rapporti e siglare accordi con gli altri settori della Lega delle Cooperative, con le associazioni cooperative di analoghi settori delle altre Centrali cooperative;
- svolgere, anche di concerto con organizzazioni interessate, una azione volta ad una maggiore informazione e ad una più efficace tutela e difesa dei consumatori;
- assistere gli enti associati nella richiesta di contributi e di crediti agevolati per il funzionamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle imprese cooperative e dei punti vendita loro associati;
- sollecitare e promuovere adeguate proposte legislative a sostegno del settore;
- intervenire in tutte le istanze dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, nelle quali si trattano questioni concernenti la distribuzione;
- mantenere rapporti con le organizzazioni sindacali di categoria;
- rappresentare ed assistere gli enti associati nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per la stipula dei contratti collettivi di lavoro e di intese normative e salariali da far valere per il personale dipendente degli Enti associati;
- assistere gli enti associati ed i soci degli enti associati in materia di lavoro;
- stabilire rapporti con analoghe organizzazioni cooperative internazionali e dei Paesi europei, sia direttamente che attraverso gli organismi associativi internazionali;
- definire, di concerto con i propri associati, le modalità dell’agire del Sistema nel campo della responsabilità sociale verso le persone, la comunità, l’ambiente.
L’Ancd per l’espletamento delle sue funzioni può promuovere e/o dar vita ad enti o strutture specifiche di servizio.
Art. 3: Valori e principi
Ancd si riconosce nei principi generali e nelle regole fondamentali di comportamento e di relazione contenuti nella Carta dei Valori e nel Codice Etico di Legacoop. Essa inoltre adotta e promuove presso gli Enti associati Codici Etici e Linee Guida, finalizzati ad ispirare l’azione degli Enti stessi al principio di legalità e rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose, all’utilità e all’interesse sociale, alla trasparenza dei mercati, alla qualità del lavoro, alle pari opportunità, allo sviluppo sostenibile.
Capo II: AMMISSIONE, OBBLIGHI, SANZIONI, RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA DEGLI ASSOCIATI
Art. 4: Adesione all’Ancd
Possono far parte dell’Ancd le cooperative agli acquisti, alle vendite, i consorzi tra esse costituiti, le cooperative e/o consorzi di garanzia e/o servizi costituiti fra operatori commerciali di qualsiasi settore merceologico.
Possono inoltre essere associati sia società di distribuzione che società cui partecipino enti cooperativi ed enti pubblici, o esclusivamente enti cooperativi, purché retti da principi non in contrasto con le finalità perseguite dalla cooperazione. L’ammissione è deliberata con la maggioranza della Giunta Nazionale dell’Ancd.
Art. 5: Obblighi degli Enti associati
Il titolo di associato obbliga all’osservanza delle disposizioni statutarie, dei principi programmatici del movimento cooperativo e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Ancd.
L’associato è inoltre obbligato a:
- pagare i contributi associativi nella misura e nei modi stabiliti dalla Giunta Nazionale dell’Ancd, tenuto conto degli orientamenti definiti dalla Lega delle Cooperative. I contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. La riscossione dei contributi avviene nazionalmente con le modalità che di volta in volta saranno fissate dall’Ancd, sentita la Lega delle Cooperative;
- inviare i bilanci annuali, le relazioni e tutte le pubblicazioni concernenti la vita degli organismi associati;
- comunicare le notizie e i dati statistici richiesti dagli uffici dell’Ancd;
- adottare i contratti collettivi di lavoro stipulati dall’Ancd con le competenti organizzazioni dei lavoratori dipendenti, nonché osservare gli accordi e le convenzioni in materia di lavoro, di amministrazione, di previdenza e di assicurazione stipulati con l’intervento dell’Associazione;
- sottoporsi a revisioni o certificazioni di bilancio secondo le leggi vigenti e secondo i criteri deliberati dalla Lega delle Cooperative;
- non aderire ad Enti ed associazioni le cui finalità siano in contrasto con quelle dell’Ancd;
- adottare e rispettare il Codice Etico approvato dagli organi della Lega delle Cooperative e le linee guida ANCD in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Art. 6: Quote associative
Le quote associative annue previste per l’adesione all’Associazione per le Cooperative sono fissate di anno in anno dalla Giunta Ancd, in ottemperanza alle delibere della Direzione di Legacoop Nazionale, in base al valore della produzione delle imprese aderenti con i seguenti parametri:
- Cooperative a cui sono associate altre cooperative di acquisto, di vendita e distribuzione (compreso il Consorzio Nazionale Dettaglianti – Conad) – quota associativa annua non superiore all’1‰ del valore della produzione con un massimale contributivo annuo non superiore a euro 2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila euro/00).
- Cooperative agli acquisti, alle vendite, consorzi tra esse costituiti, cooperative e/o consorzi di garanzia e/o servizi costituiti fra operatori commerciali di qualsiasi settore merceologico:
a) con valore della produzione fino a euro 2.000 milioni, – quota associativa annua non superiore all’ 1‰ del valore della produzione con un massimale contributivo annuo non superiore a 100.000,00 (centomila/00) euro;
b) con valore della produzione oltre i 2.000 milioni di euro – quota associativa annua non superiore all’1‰ del valore della produzione con un massimale contributivo annuo non superiore a 200.000,00 (duecentomila/00) euro.
Art. 7: Sanzioni
Qualora gli associati si rendessero inadempienti agli obblighi di cui all’art. 5 e fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 8, la Giunta nazionale può comminare una o più delle seguenti sanzioni:
1. sospensione del diritto a partecipare all’Assemblea, alla Giunta, al Comitato dei Garanti e alle Commissioni Nazionali dell’Ancd;
2. sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali dell’Associazione;
3. proposta di esclusione dell’Ente Associato dalla organizzazione alla Lega delle Cooperative.
Art. 8: Recesso, esclusione, decadenza
Si cessa di far parte dell’Associazione per recesso, per esclusione ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile o per decadenza.
L’esclusione è deliberata dalla Lega delle Cooperative su proposta della Lega regionale delle Cooperative competente, di concerto con l’Ancd, o su proposta della Giunta Nazionale dell’Ancd deliberata con la maggioranza dei 2/3 dei 5 componenti. Per gli enti a carattere nazionale il provvedimento è deliberato su proposta della Lega delle Cooperative di concerto con l’Ancd;per gli enti a carattere interregionale il provvedimento è deliberato, sentite le Leghe regionali competenti, su proposta della Lega delle Cooperative di concerto con l’Ancd o su proposta della Giunta Nazionale Ancd deliberata con la maggioranza di 2/3 dei componenti.
L’esclusione è deliberata per gli associati che:
- non osservino le disposizioni del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi dell’Associazione;
- procurino gravi danni materiali e morali all’Associazione;
- compromettano la reputazione del movimento cooperativo.
Nel caso di cui al punto 6 dell’art. 5 l’esclusione è deliberata dalla Giunta Nazionale dell’Ancd con la maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
Si ha inoltre decadenza da soci nei casi previsti dalla legge.
Capo III: ORGANI DELL’ANCD
Art. 9: Elenco degli Organi
Sono organi dell’Ancd:
- l’Assemblea Nazionale
- la Giunta Nazionale
- il Presidente
- il Segretario Generale
- il Comitato dei Garanti.
Art. 10: Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è il massimo Organo deliberante dell’Ancd.
È convocata dal Presidente, su mandato della Giunta Nazionale, a mezzo lettera, o altre modalità di comunicazione telematica che garantisca la ricezione, inviata agli enti soci almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione.
Art. 11: Convocazione dell’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è convocata almeno una volta all’anno per deliberare sugli indirizzi programmatici dell’Ancd. Spetta ad essa inoltre, eleggere ogni tre anni la Giunta Nazionale ed il Comitato dei Garanti.
L’Assemblea Nazionale è convocata anche quando ne sia fatta richiesta, con specifico ordine del giorno, da enti associati titolari almeno di 1/3 del totale dei voti assembleari, con deliberazione dei loro rispettivi organi competenti.
In tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti richiedenti.
In caso di inerzia da parte del Presidente, provvede alla convocazione il Presidente del Comitato dei Garanti.
L’Assemblea Nazionale è di norma presieduta dal Presidente dell’Ancd salvo decisione dell’Assemblea stessa.
Ad ogni riunione, ove necessario, l’Assemblea Nazionale nomina su proposta del Presidente 3 scrutatori ed il segretario.
Art. 12: Composizione dell’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è composta dai rappresentanti degli Enti associati che risultano aderenti al termine del semestre precedente ed in regola alla stessa data con gli obblighi previsti dall’art. 5.
Ogni cooperativa associata dispone di un numero di voti assembleari collegati
alle tipologie previste al precedente art. 6:
– n. 4 voti assembleari se appartenenti alla tipologia A;
– n. 7 voti assembleari se appartenenti alla tipologia B.
Il Consorzio Nazionale Conad partecipa di diritto con tre voti assembleari.
Ogni Ente associato sarà rappresentato dai delegati nominati dal proprio Consiglio di amministrazione.
Ogni delegato può rappresentare al massimo altri due delegati.
Art. 13: Validità delle adunanze e deliberazioni
L’Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono rappresentati un numero di voti assembleari pari alla metà più uno del totale dei voti spettanti a tutti gli Enti associati.
In seconda convocazione l’Assemblea Nazionale è validamente costituita quando sono rappresentati un numero di voti assembleari pari ad 1/3 dei voti spettanti a tutti gli Enti associati.
Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti presenti al momento della votazione.
Le votazioni sono, di norma, effettuate con voto palese, salvo diversa indicazione dell’Assemblea.
Non sono ammessi trasferimenti o deleghe di voti se non tra rappresentanti dello stesso Ente associato.
Di ogni seduta sarà redatto regolare verbale.
Ulteriori criteri o modalità per la tenuta dell’Assemblea Nazionale dell’Ancd sono di volta in volta stabiliti dalla Giunta Nazionale in modo da garantire alle minoranze la libertà di espressione.
Le adunanze dell’assemblea possono essere svolte anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Art. 14: Poteri dell’Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale:
- stabilisce le linee programmatiche generali dell’Ancd;
- elegge la Giunta Nazionale determinandone il numero dei membri, il Presidente e uno o più Vice Presidenti dell’Ancd, e nomina il Comitato dei Garanti, di cui designa il Presidente;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto (ferma restando la compatibilità di esso con lo Statuto della Lega delle Cooperative) sullo scioglimento della Ancd e di conseguenza sulla nomina dei liquidatori;
- delibera su ogni altro argomento inserito nell’ordine del giorno.
Art. 15: La Giunta Nazionale
La Giunta Nazionale dell’Ancd è costituita dai rappresentanti degli Enti associati ed è composta da un numero minimo di 15 e un massimo di 25 membri stabilito di volta in volta dall’Assemblea Nazionale dell’Ancd.
I membri della Giunta Nazionale potranno essere solo persone fisiche che al momento della nomina non abbiano già compiuto 72 (settantadue) anni di età.
I membri della Giunta Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I membri della Giunta Nazionale decadono per morte, dimissioni o revoca del mandato da parte dell’Ente di appartenenza e possono essere sostituiti per cooptazione.
La Giunta Nazionale deve essere convocata almeno ogni sei mesi dal Presidente, il quale invierà ai componenti l’ordine del giorno almeno 8 giorni prima, a mezzo lettera, o altre modalità di comunicazione telematica che garantisca la ricezione.
La Giunta delibera a maggioranza dei presenti.
Le riunioni della Giunta possono essere svolte anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Art. 16: Compiti e poteri della Giunta Nazionale
La Giunta Nazionale provvede a:
- eleggere tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice Presidenti dell’Ancd se non vi ha provveduto l’assemblea;
- eleggere il Segretario Generale dell’Ancd attribuendogli le necessarie deleghe;
- attuare i programmi di attività dell’Ancd in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale, per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 2;
- approvare il rendiconto consuntivo e il preventivo;
- deliberare in merito alla stipula del C.C.N.L. con le OO.SS. dei lavoratori;
- elaborare annualmente un programma di promozione e sviluppo della cooperazione tra dettaglianti da presentare alla società di gestione del fondo, costituita dalla Lega delle Cooperative ai sensi dell’art. 11, L. 59/92;
- deliberare la eventuale costituzione di Comitati tecnici e/o commissioni, formati da risorse professionali interne alle cooperative e/o dai soci aderenti alle cooperative stesse, per l’approfondimento di temi specifici.
Art. 17: Il Presidente
Il Presidente è eletto dalla Assemblea Nazionale dell’Ancd tra i propri componenti e dura in carica tre anni.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ancd.
Convoca l’Assemblea Nazionale, ne fissa l’ordine del giorno e la presiede, salvo quanto stabilito all’art. 11, 5° comma.
Presiede e convoca la Giunta Nazionale, fissandone l’ordine del giorno.
Ha il compito di vigilare sul funzionamento degli organi e dell’attività associativa, ed è il garante del rispetto delle norme statutarie.
Convoca assemblee tematiche su specifici argomenti.
Propone la nomina di propri rappresentanti in organismi della Lega delle Cooperative e in organismi pubblici, privati e cooperativi.
Conferisce procure generali e speciali per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto ad uno o più dei dirigenti e funzionari dell’Ancd, determinandone i poteri.
Nomina avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Ancd stessa davanti a qualsiasi giurisdizione.
Risponde del bilancio dell’ANCD.
Art. 18: Il Segretario Generale
Il Segretario Generale è eletto dalla Giunta Nazionale e dura in carica tre anni.
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell’Ancd, che esercita con potere di firma nelle sedi istituzionali, nei rapporti con la Lega delle Cooperative e gli altri settori della stessa, nei rapporti sindacali.
Ha il compito di:
- dare attuazione alle deliberazioni degli Organi, assicurandone la corretta gestione;
- istruire e curare gli atti preparatori da sottoporre alla Giunta Nazionale e all’Assemblea Nazionale dell’Ancd per le relative deliberazioni, previa concertazione con il Presidente dell’Ancd;
- dirigere e coordinare l’attività della struttura operativa dell’Ancd;
- amministrare il bilancio;
- curare i rapporti con le Leghe regionali delle Cooperative per rafforzare, se del caso, l’attività istituzionale dell’Ancd nei singoli territori;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Ancd stessa davanti a qualsiasi giurisdizione.
Art. 19: Comitato dei Garanti
Il Comitato dei Garanti è composto da massimo 5 membri eletti dall’Assemblea Ancd, che ne designa il Presidente.
Essi durano in carica tre anni.
Se nel corso del mandato il Presidente del Comitato dei Garanti dovesse decadere, viene sostituito transitoriamente nella carica dal Garante più anziano fino alla prima Assemblea Nazionale utile. Quest’ultima provvederà alla sostituzione del membro mancante e alla nomina del nuovo Presidente.
I membri del Comitato dei Garanti potranno essere solo persone fisiche che al momento della nomina non abbiano già compiuto 72 (settantadue) anni di età.
Di questo organo possono far parte anche membri esterni all’organizzazione.
Il Comitato vigila sul corretto funzionamento degli organi dell’Ancd e sul rispetto dello Statuto da parte degli stessi.
Il parere del Comitato dei Garanti è comunque necessario in tutte le ipotesi di provvedimenti sanzionatori conseguenti a violazioni di obblighi statutari e regolamentari .
Capo IV: AMMINISTRAZIONE
Art. 20: Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario dell’Ancd coincide con l’anno solare.
Annualmente è redatto un rendiconto economico-finanziario da sottoporre ad approvazione. Eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.
Capo V: SCIOGLIMENTO. LIQUIDAZIONE
Art. 21: Scioglimento, liquidazione e devoluzione residuo
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Nazionale Ancd nomina a sua scelta uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.
L’eventuale residuo attivo della liquidazione sarà devoluto alla Lega delle Cooperative per lo sviluppo della Cooperazione in Italia, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23.12.96, n. 662.