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[Approvato dall’Assemblea del 14 novembre 2018]

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1

Denominazione

E’ costituita una Società di Mutuo Soccorso con denominazione Fondi di Assistenza e Cooperazione SMS in sigla “FASCOSMS”.

La Società aderisce alla Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria (FIMIV).

La Società acquista personalità giuridica ed è regolata dalla legge 15 aprile 1886 N. 3818, e successive modificazioni ed integrazioni.

FASCO può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa.

FASCO può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell’Assemblea dei soci, l’esplicazione di determinati servizi.

Art. 2

Sede

FASCO ha sede in Roma. Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere costituiti organi e/o istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la società.

Art. 3

Durata

FASCO ha durata fino al 2100, termine che può essere prorogato con delibera dell’assemblea.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 4

Scopo e oggetto

FASCO che non ha alcun fine di speculazione e di lucro, opera unicamente a favore dei propri soci e dei loro familiari, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa.

FASCO ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l’organizzazione dell’auto-aiuto tra i cittadini.

La SMS ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

FASCO pertanto si propone di:

a) promuovere e/o istituire fondi mutualistici integrativi e complementari dell’assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale;

b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società, oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, in forma diretta o indiretta anche stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;

c) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono a seguito di contratti, accordi e convenzioni affidati a FASCO da Enti terzi ed imprese autorizzate ai sensi di legge;

d) svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;

e) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia e sussidi alle famiglie dei soci defunti, anche attraverso convenzioni con compagnie assicurative;

f) erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;

g) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;

h) organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico e dei loro familiari.

i) promuovere attività nei settori dell’informazione e dell’educazione sanitaria e mutualistica della formazione professionale, della cultura e del tempo libero nonché partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci e i loro familiari;

j) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l’organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività di FASCO;

k) gestire il Fondo Assistenza Pensionati, il cui funzionamento sarà determinato con apposito regolamento.

l)  assumere la gestione di fondi mutualistici integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, di casse assistenziali, di società di mutuo soccorso, di enti mutualistici.

Per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra del presente articolo, potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con il presente Statuto.

In particolare sarà possibile:

  1. istituire o gestire fondi sanitari integrativi ai sensi dell’articolo 1 della legge 3818/1886 e s.m.i.
  2. stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o con enti del terzo settore sia a livello locale, regionale nazionale o internazionale;
  3. aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, Società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti in tutto il settore mutualistico, purché in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e dal dlgs. 117/2017;ed essere esse stessa socia di altre società di mutuo soccorso, affidando loro –con decisione dell’assemblea, l’esplicazione di determinati servizi;
  4. effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all’oggetto sociale;
  5. compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l’assunzione di partecipazioni in altre società che non si pongano in contrasto con l’attività costituente l’oggetto sociale.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell’articolo 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Mutua, così come del versamento dei contributi.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

Soci

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, compresi i minori di età, considerato che in tal caso i rapporti con la Società saranno svolti da chi esercita la patria potestà. L’ammissione a socio è condizionata al versamento della quota di adesione, se dovuta, alla Società ed è deliberata dal consiglio di amministrazione su domanda degli interessati.

Possono inoltre essere soci enti quali Fondi sanitari integrativi, Casse assistenziali, Società di Mutuo Soccorso, di seguito definiti “enti mutualistici”.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all’osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci si suddividono tre categorie: soci ordinari, soci onorari e enti mutualistici.

Art. 6

Soci ordinari

Possono essere soci ordinari tutte le persone fisiche in favore delle quali FASCO eroga le prestazioni di cui all’articolo 4 e che partecipano alla attività sociale in tutte le sue espressioni mutualistiche, organizzative e societarie.

Art. 7

Soci onorari

Sono soci onorari di Fasco, ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della legge 3818/1886, e successive modificazioni, coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci ordinari e intendano sostenere l’attività di Fasco attraverso contributi di varia natura. Non è consentita l’emissione di strumenti finanziari a favore dei soci onorari.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui all’articolo 11, lettera c) e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore di Fasco.

I soci onorari possono intervenire all’Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono essere rappresentati da soci ordinari in seno al Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori.

Art. 8

Soci Enti mutualistici

Possono essere soci enti (quali Fondi sanitari integrativi, Casse assistenziali, Società di Mutuo Soccorso) che stipulano convenzioni per coperture assistenziali collettive riservate ai propri iscritti, soci, dipendenti o collaboratori, a condizione che questi fruiscano delle prestazioni assistenziali erogate da Fasco sms, in forma diretta o indiretta, in applicazione del principio della mutualità mediata.

Art. 9

Obblighi dei soci

I soci sono tenuti a:

a) rispettare lo Statuto della Società;

b) osservare le deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

c) versare la quota di adesione una tantum, se espressamente prevista, e quella di servizio annuale nella misura fissata per i soci ordinari, così come determinate dal Consiglio di amministrazione, nonché i contributi associativi finalizzati alla copertura delle prestazioni previste nell’ambito del Fondo di appartenenza.

Per i soci ordinari che aderiscono in modalità collettiva in base ad accordi o convenzioni, ovvero enti mutualistici, l’entità complessiva della quota di servizio annuale, così come la quota di adesione se prevista, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Recesso

Il socio può recedere dalla Società. Egli deve darne comunicazione con raccomandata A.R.al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo idoneo.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici dei soci ordinari, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso decorre dalla data prevista, dal relativo Piano assistenziale, per la cessazione delle prestazioni previste dallo stesso.

Il socio non ha diritto alla restituzione delle quote di adesione e di servizio.

Art. 11

Esclusione

Il Consiglio d’Amministrazione può deliberare l’esclusione del socio nei seguenti casi:

a) inadempienza od inosservanza da parte del socio dello Statuto e del regolamento;

b) morosità del socio nel pagamento delle quote di iscrizione e associative, di contributi, etc.;

c) comportamenti del socio dannosi in genere per la Società ed il suo funzionamento;

d) simulazione del verificarsi delle condizioni idonee ad ottenere le prestazioni mutualistiche della Società.

e) perdita della qualifica professionale e della posizione lavorativa per la quale è stato ammesso nella base sociale, a meno che il socio interessato – ricevuta la relativa delibera- non intenda rinnovare individualmente il rapporto mutualistico;

f) scadenza delle polizze, accordi o convenzioni ai sensi dell’articolo 4, lettera c), a meno che il socio interessato – ricevuta la relativa delibera- non intenda rinnovare individualmente il rapporto mutualistico.

Il socio non ha diritto alla restituzione delle quote di adesione e di servizio.

L’esclusione ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento del consiglio di amministrazione, trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per i casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), lo scioglimento del rapporto mutualistico dei soci che aderiscono singolarmente e volontariamente, è contestuale con lo scioglimento del rapporto sociale.

Per i casi di cui alle precedenti lettere e) ed f), lo scioglimento del rapporto mutualistico dei soci che aderiscono in modalità collettiva in base ad accordi o convenzioni decorre dalla data prevista, dal relativo Piano assistenziale, per la cessazione delle prestazioni previste dallo stesso.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 12

Organi della Società

Gli organi della Società sono:

a) l’Assemblea generale;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 13

Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

In presenza di un numero di soci ordinari superiore a 7.000, esse possono essere precedute dalle assemblee separate con le modalità di cui all’articolo 2540 del codice civile.

Le assemblee sono convocate dal consiglio di amministrazione almeno una volta all’anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

La convocazione ha luogo mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione, con intervallo di almeno ventiquattro ore.

L’avviso di convocazione deve essere spedito, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. In alternativa, mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale.

Fermi i poteri di convocazione statuiti da disposizioni di legge o di questo statuto, le assemblee possono essere convocate anche dal collegio sindacale ai sensi dell’articolo 2406 c.c.

Art. 14

Assemblea ordinaria

Spetta all’Assemblea ordinaria di:

a) eleggere il Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero dei componenti;

b) nominare l’Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all’articolo 30 del d.lgs 117/2017

c) approvare i regolamenti interni;

d) deliberare il compenso e i rimborsi eventualmente dovuti agli Amministratori e ai Rappresentanti dell’Organo di controllo, nei limiti di cui all’art. 8, comma 3 lett. a) del d.lgs 117/2017;

e) approvare il bilancio di esercizio ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs 117/2017;

f) approvare il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di legge di cui all’articolo 14 del d.lgs 117/2017

g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o su altre proposte presentate dal Consiglio e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell’Assemblea.

Art. 15

Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria è convocata con la presenza di un notaio.

Spetta all’Assemblea straordinaria di:

a) modificare lo Statuto;

b) procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori e deliberare su ogni argomento connesso allo scioglimento;

c) su ogni altra materia attribuitale dalla legge.

Art. 16

Costituzione dell’assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell’Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci, che siano in regola con il pagamento di quanto previsto al comma c) dell’articolo 11, se tenuti.

Ogni socio ha un voto e può farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Ogni socio può avere un numero massimo di 5 deleghe.

I soci enti mutualistici di cui all’art. 8 associati a Fasco sms con apposite convenzioni per la copertura collettiva dei propri iscritti, dipendenti, soci o collaboratori, in applicazione del principio della mutualità mediata, esercitano il diritto di partecipazione e di voto alle assemblee tramite i propri legali rappresentanti o loro delegati, in ragione di un voto ogni cinquecento loro iscritti, soci o collaboratori assistiti da Fasco sms, con il limite massimo di cinque.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l’assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l’assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente di Fasco designato dal Presidente; l’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed anche per allegato, l’identificazione dei soci, astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Il verbale dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 17

Assemblee separate

Ove si verificassero i presupposti di cui al precedente articolo 13, comma 2, il consiglio di amministrazione può convocare le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l’assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

I criteri di distinzione dei soci aventi diritto di voto, allo scopo di facilitare la loro partecipazione nelle assemblee separate, sono disciplinati da apposite norme regolamentari.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell’assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell’assemblea generale e nomina i delegati all’assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell’assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all’assemblea separata di assistere all’assemblea generale.

Art. 18

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione che si compone da 5 a 21 Consiglieri, eletti tra i soci, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 7.

I Consiglieri durano in carica 3 anni, sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri eletti tra i soci ordinari il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere anche un socio non Consigliere.

Art. 19

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all’Assemblea dei Soci. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b) redigere il budget e il bilancio di cui all’articolo 14 ed eventualmente il bilancio sociale;

c) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 4 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione

d) compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all’attività ed alla gestione sociale;

f) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

g) assumere e licenziare il personale;

h) determinare i compensi dovuti ai suoi membri per l’attività continuativa espletata per ragioni di carica o per l’adempimento di speciali incarichi nei limiti di cui all’art. 8, comma 3 lett. a) del d.lgs 117/2017;

i) stabilire e modificare la quota di adesione una tantum e le quote di servizio;

j) deliberare l’apertura di uffici sul territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori e/o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non sono comunque delegabili la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione, nonché la compilazione dei regolamenti e la programmazione delle prestazioni mutualistiche.

L’amministratore e/o il comitato esecutivo delegati relazionano periodicamente, al Consiglio di Amministrazione e comunque non meno di due volte l’anno, sull’esercizio dei poteri delegati.

Art. 20

Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La presenza dei Consiglieri alle riunioni di Consiglio può essere assicurata tramite consultazione a distanza, ai sensi dell’articolo 2388 del c.c., mediante i mezzi di telecomunicazione di uso corrente.

Le decisioni del Consiglio possono essere adottate, altresì, mediante consultazione scritta, ai sensi dell’articolo 2475 del c.c. 4° comma, sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Art. 21

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione di cui presiede le adunanze. In caso di impedimento è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 22

Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 30 del d.lgs 117/2017, la Società procede alla nomina dell’Organo di controllo anche in forma monocratica. L’Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di componenti dell’Organo di controllo, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c.

In caso di morte, di decadenza o rinunzia, l’Assemblea dei soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo, qualora sia in forma monocratica.

L’Organo di controllo deve vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 4, sulla destinazione del patrimonio e l’assenza dello scopo di lucro.

Inoltre tale organo attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida previse dall’art. 14 del d.lgs 117/2017, qualora ne sussistano i presupposti di legge.

L’Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni dell’Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Art. 23

Controversie

Tutte le eventuali controversie tra i soci e la Società di Mutuo Soccorso, o con il/i Fondo/i cui sono iscritti saranno sottoposte ad un Collegio arbitrale che giudicherà in maniera irrituale e secondo diritto.

Il Collegio è formato da tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo di comune accordo tra gli arbitri o in difetto dal Presidente del tribunale di Roma.

Gli arbitri comunicano la loro decisione sinteticamente motivata alle parti.

Le parti si impegnano a considerare il lodo arbitrale quale espressione della loro volontà contrattuale.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l’ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri.

In questo, come in ogni altro caso in cui il Collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione, è esclusivamente competente il Tribunale di Roma.

Art. 24

Regolamenti

Il funzionamento di FASCO ed in particolare le modalità di tenuta delle assemblee e di formazione delle deleghe, nonché di effettuazione delle votazioni, saranno disciplinate da appositi regolamenti da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi da parte dell’Assemblea generale dei Soci.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 25

Patrimonio sociale

Il patrimonio di FASCO è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all’atto dello scioglimento dell’ente.

Art. 26

Lasciti e donazioni

Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del d.lgs 117/2017, la Società può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 27

Esercizio finanziario

L’esercizio si inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il bilancio, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione sociale e della relazione dell’Organo di Controllo, deve essere presentato all’approvazione dell’assemblea dei Soci entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 28

Scioglimento

In caso di scioglimento di FASCO l’intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto a Coopfond spa, Fondo mutualistico di cui all’articolo 11 della legge 59 del 1992.

Art. 29

Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del terzo settore di cui al d.lgs 117/2017 in quanto compatibili con la disciplina delle SMS e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata.

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