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Prodotti non pre-imballati scattano le sanzioni

Prodotti non pre-imballati scattano le sanzioni

Entra in vigore il decreto legge relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Ecco una guida completa agli adempimenti.

di Piero Cardile responsabile ufficio legislativo Ancd

Èstato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio il decreto legislativo n. 231/2017 relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché per quanto attiene all’adeguamento alle regole comunitarie in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. Il provvedimento che sarà in vigore a decorrere dal 9 maggio 2018, è frutto di un lungo percorso di confronto con le varie organizzazioni di rappresentanza degli operatori interessati, a cui Ancd Conad (unitamente alle altre associazioni di rappresentanza della gdo) ha fattivamente partecipato, rappresentando le specificità e le criticità del nostro settore e, soprattutto, cercando di salvaguardare il mercato del preincarto (prodotto non preimballato).

Proprio in relazione a questo ultimo aspetto, il provvedimento appare in linea con le nostre aspettative e richieste, in quanto non aggiunge obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli imposti dal regolamento europeo e conferma le modalità informative già previste dalla precedente informativa. In particolare, l’articolo 19 (che sostituisce e aggiorna l’articolo 16 del dl
109/92) continua a prevedere che, per la vendita di alimenti non preimballati, le indicazioni possono essere fornite con un apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono, oppure con altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti.

Rispetto al precedente testo, gli unici obblighi aggiuntivi sono quelli imposti dal regolamento europeo e riguardano:

  • l’indicazione delle sostanze o dei prodotti allergenizzanti;
  • l’indicazione se il prodotto è decongelato.

Le indicazioni

Sul cartello devono quindi essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

  • la denominazione dell’alimento;
  • l’elenco degli ingredienti con indicazione delle sostanze o prodotti he provocano allergie o intolleranze;
  • le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
  • la data di scadenza per le paste fresche con ripieno;
  • il titolo alcolometrico volumico effettivo per lle bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
  • la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
  • la designazione “decongelato”.

Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista (il cosiddetto “cartello unico degli ingredienti”) oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi, purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all’Allegato II del Regolamento (sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze) siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.

Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso. I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le indicazioni solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente.

LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NEGLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE

Per quanto riguarda i prodotti non preimballati serviti negli esercizi di somministrazione per il consumo immediato (ad esempio, ristoranti, bar, self service,
mense e simili), sono richieste soltanto le seguenti informazioni obbligatorie:

  • le sostanze che provocano allergie ed intoolleranze, di cui all’allegato II del reg.(UE) n.1169/2011
  • l’indicazione “decongelato” (salvo i casi di esenzione).

Le indicazioni devono essere leggibili su menù, registri, cartelli, o altri sistemi equivalenti, anche digitali. In alternativa, per gli allergeni è possibile limitarsi ad esporre sul menù, registro o cartello un aviso scritto sulla “possibile presenza di sostanze che provocano allergie ed intolleranze”, nel quale si inviti, inoltre, la clientela a rivolgersi al personale per consultare l’ulteriore documentazione scritta, contenente l’elenco completo degli allergeni contenuti in ciascun aliemento.

Le sanzioni

A partire dal 9 maggio, data di entrata in vigore del regolamento, si applicheranno le sanzioni previste dal nuovo provvedimento: in particolare, in caso di omessa indicazione degli allergeni
nei prodotti non preimballati, la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di 3 mila ad un massimo di 24 mila euro.

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